REGOLAMENTO PARCHEGGIO “DRA PARKING” della DRS s.r.l.
ART. 1. L’ingresso all’area del parcheggio, alle vie di accesso e alle aree di pertinenza è riservato ai fruitori degli spazi auto. È fatto divieto a persone estranee di accedere e di intrattenersi in detti luoghi e di svolgervi qualsivoglia attività
L’ingresso del veicolo nelle aree presuppone l’integrale accettazione, da parte dell’Utente, dei patti e norme che seguono volte a regolare integralmente il rapporto di cui all’art 2. Altre pattuizioni non hanno efficacia se non regolate per iscritto con specifici contratti.
Con l’introduzione del veicolo e il successivo parcheggio per la sosta, si conclude con l’Utente un contratto di locazione di area non custodita senza obbligo, da parte della DRS S.R.L.., di vigilanza e di custodia; pertanto, la stessa non è responsabile per danni e furti consumati o tentati alle autovetture o agli accessori delle stesse o ai bagagli, valori ed altri oggetti lasciati al loro interno.
ART. 2. L’ingresso nel parcheggio avviene secondo due modalità:
a) Previa prenotazione e pagamento anticipato tramite siti intermediari;
b) Accedendo nella zona parcheggio e pagando anticipatamente alla cassa.
L’ingresso comporta l’autorizzazione della sosta secondo le tariffe esposte all’ingresso delle singole aree parcheggi, presso la cassa presidiate all’interno della DRS s.r.l. e pubblicate sul sito internet e sui siti intermediari.
Le tariffe sono soggette a variazioni. In nessun caso l’Utente, salvo che sia titolare di speciale contratto in tale senso, avrà diritto a uno spazio fisso e predeterminato.
Gli accessi sopra saranno monitorati da videocamere in grado di registrare gli accessi dei veicoli, al fine di mitigare l’utilizzo improprio da parte dell’utenza del servizio parcheggio. Tali immagini sono utilizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy.
ART. 3. Gli Utenti sono tenuti a parcheggiare diligentemente i veicoli negli spazi appositamente segnalati, nel massimo rispetto della segnaletica orizzontale e verticale, in modo tale da non causare intralcio o impedimento e difficoltà ad altri utenti.
L’utente acconsente in ogni caso, che la Società DRS s.r.l. possa fare rimuovere dal proprio personale, a suo insindacabile giudizio, il veicolo parcheggiato, per fini di sicurezza. Nel caso la rimozione si renda necessaria per mancato rispetto di queste norme, le spese di rimozione
saranno a carico dell’Utente. Nel caso il veicolo sia stato rimosso, la Direzione fornirà indicazioni
utili per il reperimento.
ART. 4. L’occupazione dello spazio auto nelle aree di parcheggio potrà essere per frazione di
giorno, per giorni ovvero per anno.
Le relative utenze si intendono accettate alle tariffe di cui alle tabelle esposte nelle aree di
parcheggio. Il sistema dell’utenza annuale non potrà mai intendersi per frazioni di anno.
Nessuna sospensione del rapporto o sconto potrà essere accordata nel caso di mancata fruizione
dell’utenza in ferie, viaggi o qualsivoglia altra causa o motivo.
ART. 5. Il pagamento dell’importo per la sosta dovrà avvenire presso la cassa della Società DRS s.r.l., prima della liberazione dello spazio occupato.
Il pagamento della sosta può essere effettuato in contanti, carta di credito o bancomat.
L’Utente potrà richiedere la fattura inviando una mail munita di documentazione a supporto
all’indirizzo amministrazione@drsgroup.it.
ART. 6. L’accertamento dei pagamenti, gli ingressi, le uscite e le relative convalide e attività contabili sono eseguite dal personale della società DRS s.r.l.
ART. 7. Il mancato pagamento autorizza la Società DRS s.r.l. a non consentire la fuoriuscita del veicolo.
L’Utente che si presenta alla cassa è tenuto a fornire almeno la seguente documentazione comprovante l’effettiva permanenza nel parcheggio: 1) prenotazione e pagamento avvenuto online tramite siti intermediari; 2) scontrino, ricevuta o fattura emessa dalla società DRS s.r.l. se trattasi di pagamento anticipato 3) documento di identità.
In caso di mancata produzione, anche parziale, dei documenti di cui ai punti 1), 2) e 3), l’Utente sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente ad € 60,00. Nel parcheggiare l’autovettura l’Utente dà atto di aver preso conoscenza e di accettare, anche ai sensi dell’art. 1341 c.c., tutte le norme contenute nel presente regolamento, impegnandosi a rispettarle scrupolosamente.
Per la natura del servizio oggetto del contratto e per le circostanze sussistenti all’atto della conclusione del contratto la somma di denaro costituita dalla penale prevista per il mancato o parziale pagamento della sosta secondo la disciplina dettata dalle presenti condizioni generali di contratto non costituisce clausola vessatoria e non necessita di sottoscrizione alcuna.
ART. 8. È fatto rigoroso divieto agli utenti di:
· indugiare nell’area di parcheggio con il motore acceso;
· ostacolare in qualsiasi modo il movimento e il funzionamento dei servizi;
· tenere sostanze infiammabili o esplosive o comunque pericolose all’interno del veicolo, fatta eccezione per quanto contenuto nel serbatoio fisso;
· effettuare qualsiasi travaso di carburante all’interno dell’area parcheggio;
· sostare con i veicoli al di fuori degli stalli, lungo le corsie di scorrimento, sulle rampe o sulle piazzole di arrivo;
· effettuare la pulizia del veicolo nelle aree di parcheggio;
· scaricare sulla pavimentazione acqua, olio o quant’altro possa imbrattare;
· eseguire qualsiasi lavoro di riparazione dei veicoli nelle aree di parcheggio;
· nelle aree di parcheggio i veicoli dovranno procedere a una velocità tale da non creare pericolo.
ART. 9. L’Utente assicurato contro i rischi di furto e/o danneggiamento del veicolo si impegna a non cedere in caso di sinistro, verificatosi nelle aree di parcheggio, i propri diritti e le eventuali azioni di rivalsa alla propria compagnia di assicurazione e/o a terzi nei confronti della Società DRS s.r.l. L’Utente si impegna comunque a tenere sollevata e indenne la Società DRS s.r.l. dalla responsabilità suddetta nel caso egli fosse il beneficiario/titolare dell’assicurazione liberando, per effetto, la Società DRS s.r.l. da ogni responsabilità ad azione risarcitoria conseguente.
ART. 10. Nel caso di danni al veicolo provocati da altri mezzi all’interno delle aree di parcheggio, il diritto al risarcimento dovrà essere esercitato dal danneggiato esclusivamente nei confronti di chi lo ha causato. Nel caso non fosse possibile risalire all’autore del danno è esclusa la responsabilità risarcitoria della Società DRS s.r.l.
Nel caso in cui il danneggiato pretenda attestazione da parte della Società DRS s.r.l. dei fatti
dannosi accaduti all’interno delle aree del parcheggio dovrà farne richiesta alla Direzione all’atto
della contestazione del sinistro e sempre prima della movimentazione del veicolo. L’Utente che provochi danni alle attrezzature del parcheggio è tenuto ad informare la Direzione al fine di consentire l’accertamento dei fatti: fermo l’obbligo dell’integrale risarcimento.
ART. 11. Il Foro competente per ogni e qualsiasi controversia all’interpretazione e/o all’esecuzione delle presenti condizioni generali sarà esclusivamente quello di Pescara.
ART. 12. Qualora, a causa di eventi straordinari ed estranei alla volontà della Società DRS s.r.l., dovesse venire meno la praticità delle aree di parcheggio, nessun rimborso di quanto già versato sarà corrisposto all’Utente.
DRS S.r.l. 01/05/2024
L’ amministratore
Marco Pardi